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Dal 2022, il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni diventa stabile. Significa cioè che non sarà necessario rinnovarlo o modificarlo di anno in anno, anche se allo studio c’è la possibilità di portarlo gradualmente fino a 3 mesi per fare in modo che i neopapà possano stare di più con i piccoli appena nati e, soprattutto, sostenere le compagne dopo il parto. Vediamo in dettaglio cosa succede a partire dal prossimo anno.
A chi spetta il congedo di paternità
Il congedo (sia obbligatorio che facoltativo) di paternità è valido per i lavoratori dipendenti del settore privato. Si è ancora in attesa della disciplina per quello pubblico.
Quando si può prendere il congedo di paternità
Il congedo di paternità può essere fruito anche per l’adozione o l’affidamento di un bimbo e, dal 2021, è stato allargato anche ad un evento drammatico come la morte perinatale. Va necessariamente preso (anche in maniera non continuativa) entro il quinto mese di vita del bambino o entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento.
Congedi di paternità e di maternità
Il congedo obbligatorio di paternità è aggiuntivo alla maternità, quindi i genitori possono beneficiarne contemporaneamente. Diverso è il caso del congedo facoltativo, cioè un giorno di astensione dal lavoro che il neopapà può prendere solo se la mamma rinuncia ad un suo giorno di congedo.
Congedo di paternità e stipendio
Il padre lavoratore dipendente che usufruisce del periodo di congedo obbligatorio o facoltativo non perde nulla in termini di stipendio. Per i giorni in cui non va al lavoro, ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione percepita.
Quando si presenta la domanda per il congedo di paternità
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps, la domanda si presenta online all’ente previdenziale attraverso il servizio dedicato o rivolgendosi ad un patronato. Se invece le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, i dipendenti devono comunicargli 15 giorni prima in forma scritta la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Istituto previdenziale. Per esempio, se viene richiesto in concomitanza con la nascita, il preavviso va calcolato sulla base della data presunta del parto.