Nelle ultime settimane se n’è parlato tanto: le coperture vaccinali in Italia sono ben al di sotto di quelle raccomandabili e il governo nazionale ha deciso di dare una bella stretta. I vaccini obbligatori passano da 4 a 12 e, per iscrivere i bimbi al nido o alla scuola materna, bisognerà essere in regola. Altrimenti scattano sanzioni pesanti.
Che piaccia o non piaccia, che si sia d’accordo oppure assolutamente contrari, ormai poco importa. Il decreto legge del ministro della Salute è stato firmato dal presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò vuol dire che è operativo. Le novità entreranno in vigore a partire dal prossimo anno scolastico.
Ecco le 10 cose che bisogna sapere.
1) I vaccini obbligatori e gratuiti passano da 4 a 12. Per i bambini di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie e gratuite – in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita – le seguenti vaccinazioni: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b, anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella.
2) Per effettuare le 12 vaccinazioni obbligatorie non saranno necessarie 12 diverse iniezioni: 6 vaccini possono essere somministrati insieme, con la cosiddetta vaccinazione esavalente (anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b), mentre 4 vaccini possono essere somministrati con la quadrivalente (contro morbillo, rosolia, parotite, varicella). Una puntura a testa per l’anti-meningococco B e l’anti-meningococco C.
3) Le 12 vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente fatte ai nati dal 2017. Ai bambini nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascun anno di nascita. E cioè:
– i nati dal 2001 al 2004 devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le 4 vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b);
– i nati dal 2005 al 2011 devono fare, oltre alle 4 vaccinazioni già obbligatorie, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;
– i nati dal 2012 al 2016 devono ricevere, oltre ai soliti 4 vaccini obbligatori, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano 2012-2014;
– i nati dal 2017 devono effettuare, oltre alle 4 vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’anti-meningococcica B e l’anti-varicella, previste nel nuovo Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019.
4) Tali vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
5) In caso di violazione dell’obbligo vaccinale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dovranno pagare una sanzione che andrà da 500 a 7.500 euro.
6) Anche nella scuola dell’obbligo il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alla Asl competente la presenza a scuola di minori non vaccinati.
7) Il genitore o l’esercente la potestà genitoriale sul minore che violi l’obbligo di vaccinazione è segnalato dalla Asl al Tribunale dei minorenni per la sospensione della potestà genitoriale.
8) Non possono essere iscritti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, pubbliche e private, i bambini che non abbiano fatto i vaccini obbligatori. In tal caso, il dirigente scolastico segnala, entro 10 giorni, all’Azienda sanitaria competente il nominativo del bambino affinché si adempia all’obbligo vaccinale.
All’atto dell’iscrizione i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi hanno l’obbligo di richiedere alternativamente: idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni; idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale; idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino; copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’Azienda sanitaria locale.
Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione. In tal modo, ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10 luglio di ogni anno. La semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la Asl stessa provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.
9) Anche nella scuola dell’obbligo, i minori che non sono vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I dirigenti scolastici comunicano all’Asl competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati. Se un bambino ha già avuto le patologie indicate, deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi.
10) Le misure del decreto entrano in vigore dal prossimo anno scolastico. Entro il 10 settembre 2017, per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione, mentre entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
Altre informazioni sul sito del ministero della Salute (www.salute.gov.it).
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