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uomo firma documenti di congedo maternità
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L’Italia non è una Paese per mamme. Lo avrete di certo sentito dire con riferimento al fatto che – è inutile negarlo – per una donna conciliare vita professionale e famiglia molto spesso è difficile e le garanzie non sono poi così tante come in altre nazioni europee. Per sapere cosa fare per ottenere l’astensione obbligatoria dal lavoro, un altro modo per chiamare il congedo di maternità, si deve spulciare il Testo Unico contenuto nel decreto legislativo n. 151 del 26 maggio 2001. Vediamo i contenuti principali.

Quanto dura il congedo di maternità

Il congedo di maternità consiste nell’astensione obbligatoria dal lavoro per 5 mesi, 2 prima del parto e 3 dopo. Tenete presente che, se ve la sentite, potete anche ritirarvi dal lavoro un mese prima del parto e rientrare 4 mesi dopo.

Come si presenta la domanda per l’astensione obbligatoria dal lavoro

Per poterne beneficiare, dovete presentare al vostro datore di lavoro un certificato che attesti la data presunta del parto. Entro 30 giorni dalla nascita del bambino, dovrete poi fargliene avere un altro (o un’autocertificazione) che dimostri il lieto evento.

Attenzione: se la nascita avviene dopo la data prevista, il congedo di maternità decorre dalla data effettiva del parto. Se invece questo è prematuro, i giorni di astensione non fruiti si aggiungono all’astensione dopo il parto.

A quanto ammonta il congedo di maternità

Durante il congedo, avete diritto a un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione, senza alcun vincolo di anzianità contributiva pregressa. Il congedo di maternità è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, tredicesima, gratifiche e ferie.

Chi ha un reddito inferiore a 25.822,84 euro e il nucleo familiare di tre persone, riceve un’indennità di maternità di base una tantum. Ciò vale per italiane, straniere residenti, comunitarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno.

Astensione obbligatoria dal lavoro per lavoratrici atipiche

Un’indennità spetta anche alle lavoratrici cosiddette atipiche e discontinue (sempre di più) ovvero a chi ha effettuato un versamento contributivo di almeno 3 mesi nei 9 antecedenti il parto.

Astensione obbligatoria dal lavoro per lavoratrici autonome e agricole

Per le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette e mezzadre, colone, artigiane, esercenti di attività commerciali) e le imprenditrici agricole, il congedo di maternità è valido 3 mesi prima del parto e 2 dopo. Per fruirne, la donna deve presentare istanza all’Inps corredandola di certificato che attesti la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto. A queste categorie, è esteso il congedo parentale per un periodo di 3 mesi entro un anno di vita del bambino con una retribuzione pari al 30 per cento dei salari.

Congedo di maternità per libere professioniste

Altra categoria è costituita dalle libere professioniste iscritte ad una cassa previdenziale che gestisce forme obbligatorie di previdenza. Anche per loro l’astensione è di 2 mesi prima e 3 dopo il parto (ma anche uno prima e 4 dopo è possibile). La domanda va presentata alla propria cassa previdenziale, dichiarando di non usufruire di altra indennità di maternità. Viene corrisposto l’80 per cento di cinque dodicesimi del reddito dichiarato ai fini fiscali nel secondo anno antecedente alla domanda.